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Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni

Titolo:

Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni

Ente finanziatore:

Commissione europea

PNRR

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia

Obiettivi ed impatto attesi:

Finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’ insediamento di nuove attività produttive.

Criteri di eleggibilità:

Piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.

Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a  5.000  abitanti  nonché  i   comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158) rientranti in una delle seguenti categorie:

    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

    c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale  della popolazione effettuato nel 1981;

    d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici   parametri definiti  in  base  all’indice  di vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione residente e all’indice di ruralità;

    e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

    f) comuni ubicati in aree contrassegnate  da  difficoltà  di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;

    h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti sono  destinati  ad  interventi  da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

    i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 o comuni che, comunque, esercitano   obbligatoriamente   in   forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;

   l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;

  m) comuni istituiti a seguito di fusione;

   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’art.  1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere fatta con le seguenti modalità alternative:

– singolarmente;

– in convenzione. In questo caso, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All’inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l’Unione in caso di convenzione tra un Comune e un’Unione;

– per il tramite di un’Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene. Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un’Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall’Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all’inoltro della domanda stessa. L’Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell’elenco di cui al citato DPCM 23 luglio 2021.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto.

Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al precedente paragrafo, prevale la domanda presentata tramite l’Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.

Contributo finanziario:

I progetti devono avere ad oggetto interventi  finalizzati  alla tutela dell’ambiente del patrimonio culturale e del  paesaggio,  alla mitigazione  del   rischio   idrogeologico,   alla   salvaguardia   e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa  in  sicurezza delle infrastrutture  stradali  e  degli  istituti  scolastici,  alla promozione dello sviluppo economico e  sociale  e  l’insediamento  di nuove attività produttive,  nonché’,  interventi  finalizzati  alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore  storico  e culturale destinati ad accogliere  flussi  turistici  che  utilizzino modalità di trasporto a basso  impatto  ambientale.

I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilità tecnica ed economica, mediante un progetto già perfezionato all’atto della domanda.

Categorie di interventi prioritari:

    a)  qualificazione e manutenzione del   territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché’ interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

    b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e

alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

    c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di  tutela  dei  valori  storico-paesaggistici;

    d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell’art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al  fine  di  sostenere  l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove  attività  turistiche  e  commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge  6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure  volte all’acquisizione e alla  riqualificazione  di  immobili  al  fine  di contrastare l’abbandono: 1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco,  anche  di  tipo naturalistico, nonché’ la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di  miglioramento naturalistico e ripristino ambientale; 2) di edifici in stato di abbandono o di degrado,  anche  allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;

    e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all’art. 6, comma 1  della  legge  6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art.  6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli  comuni,  anche in  forma   associata,   possono   acquisire   stazioni   ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS S.p.a., al  valore economico definito dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche  attraverso  la   concessione   in   comodato   a   favore   di organizzazioni di volontariato, a  presidi  di  protezione  civile  e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei  prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse  comunale.  Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e   non   recuperabile   all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

    f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell’art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche  ai  fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono  inoltre  individuare,  all’interno  del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio,  dal  punto di vista della tutela dei  beni  architettonici  e  culturali,  nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati  finalizzati alla  riqualificazione   urbana,   nel   rispetto   delle   tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti  a tale fine previsti dalla vigente normativa  statale  e  regionale  in materia. Detti interventi integrati, prevedono:

– il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da  parte  di soggetti privati;

– la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al  comma  1; 

– la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente  locale  e  il  riuso  del patrimonio edilizio inutilizzato;

– il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; 

– gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli  edifici  storici  nonché’ alla  loro   riqualificazione   energetica;   

– la   realizzazione   di infrastrutture e servizi adeguati;

– il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l’apertura e la  gestione  di  siti  di rilevanza storica, artistica e culturale. 

    g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre  confessioni  religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell’art.  8, terzo comma, della Costituzione,  relativamente  ai   beni   degli   enti ecclesiastici o degli enti  delle  confessioni  religiose  civilmente riconosciuti.

    h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire  la produzione di carni e di formaggi di qualità.

§ § §

Criteri di selezione:

    a) tempi di realizzazione degli interventi;

    b)  capacità e modalità di  coinvolgimento  di  soggetti   e finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  attraverso  il  concorso degli investimenti privati;

    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l’applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;

    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;

    e)  miglioramento della qualità  di  vita  della  popolazione, nonché’  del  tessuto  sociale  e  ambientale   del   territorio   di riferimento;

    f) impatto socio-economico degli  interventi,  con  particolare riferimento agli incrementi occupazionali.»;

L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700.000,00 euro.

Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700.000,00 euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto

Scadenza:

FASE 1 – Comunicazione indirizzo istituzionale di PEC 

Chi, tra i soggetti destinatari, intenda presentare la domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare entro la mezzanotte del 9 agosto, un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario.

FASE 2 – Inoltro della Domanda

Completata la prima fase, il Dipartimento Casa Italia comunicherà ai Comuni e alle Unioni di comuni ammessi l’avvio della fase successiva per l’inserimento della domanda dall’11 settembre al 3 ottobre 2023.

Alla  Domanda  di  inserimento  nel  Piano  nazionale  per  la riqualificazione dei piccoli comuni deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 2, comma 10, del DPCM del 16 maggio 2022, comprensiva dell’eventuale delega di funzioni da parte del rappresentante legale dell’Ente, firmata digitalmente, e deve essere inoltrata, tramite la procedura telematica, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata  (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  conformemente  alle  norme   del   «Codice dell’amministrazione digitale».

A pena di inammissibilità della domanda, i  progetti  proposti devono essere identificati dal  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e l’elenco definitivo degli interventi ammessi al  finanziamento  sarà comunicato al Ministero dell’economia e delle  finanze    Ragioneria

generale dello Stato al termine  della  procedura  di  selezione  dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ulteriori informazioni:

Dipartimento Casa Italia – BANDO PICCOLI COMUNI (governo.it)

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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