Titolo:
Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
Ente finanziatore:
Commissione europea
PNRR
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Casa Italia
Obiettivi ed impatto attesi:
Finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’ insediamento di nuove attività produttive.
Criteri di eleggibilità:
Piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.
Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158) rientranti in una delle seguenti categorie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o comuni che, comunque, esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere fatta con le seguenti modalità alternative:
– singolarmente;
– in convenzione. In questo caso, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All’inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l’Unione in caso di convenzione tra un Comune e un’Unione;
– per il tramite di un’Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene. Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un’Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall’Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all’inoltro della domanda stessa. L’Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell’elenco di cui al citato DPCM 23 luglio 2021.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto.
Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al precedente paragrafo, prevale la domanda presentata tramite l’Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.
Contributo finanziario:
I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e l’insediamento di nuove attività produttive, nonché’, interventi finalizzati alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilità tecnica ed economica, mediante un progetto già perfezionato all’atto della domanda.
Categorie di interventi prioritari:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché’ interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico-paesaggistici;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell’art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono: 1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché’ la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale; 2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all’art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS S.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell’art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono inoltre individuare, all’interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono:
– il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
– la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1;
– la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
– il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
– gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché’ alla loro riqualificazione energetica;
– la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
– il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l’apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
§ § §
Criteri di selezione:
a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l’applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché’ del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.»;
L’importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700.000,00 euro.
Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700.000,00 euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto
Scadenza:
FASE 1 – Comunicazione indirizzo istituzionale di PEC
Chi, tra i soggetti destinatari, intenda presentare la domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare entro la mezzanotte del 9 agosto, un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario.
FASE 2 – Inoltro della Domanda
Completata la prima fase, il Dipartimento Casa Italia comunicherà ai Comuni e alle Unioni di comuni ammessi l’avvio della fase successiva per l’inserimento della domanda dall’11 settembre al 3 ottobre 2023.
Alla Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni deve essere allegata la documentazione di cui all’art. 2, comma 10, del DPCM del 16 maggio 2022, comprensiva dell’eventuale delega di funzioni da parte del rappresentante legale dell’Ente, firmata digitalmente, e deve essere inoltrata, tramite la procedura telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del «Codice dell’amministrazione digitale».
A pena di inammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e l’elenco definitivo degli interventi ammessi al finanziamento sarà comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria
generale dello Stato al termine della procedura di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ulteriori informazioni:
Dipartimento Casa Italia – BANDO PICCOLI COMUNI (governo.it)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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