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Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili

Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili

Titolo:

Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili

Ente finanziatore:

Commissione europea

PNRR

Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Obiettivi ed impatto attesi:

Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei medesimi settori sopra indicati. 

a) alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

 c) al commercio e turismo. 

Le iniziative in questo caso devono: 

a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall’impresa  femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 

Sulla base di motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi; 

b) prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d’IVA

Criteri di eleggibilità:

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per impresa femminile si intende 

• micro, piccole e medie imprese (PMI), iscritte al Registro delle imprese, che rientrino nella definizione di impresa femminile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215(pdf), ossia: 

• società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; 

• società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

• imprese individuali gestite da donne; 

• lavoratrice autonoma. 

 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese femminili devono: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 

e) non incorrere nelle cause di esclusione previste dalla normativa. Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l’esercizio dell’attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti, ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.

Schema di finanziamento:

Le agevolazioni sono concesse secondo la seguente articolazione: 

a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili; 

b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla lettera 

c), l’articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

I finanziamenti agevolati: 

a) hanno una durata massima di 8 (otto) anni; 

b) sono a “tasso zero”; 

c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; 

d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Scadenza:

Bando a sportello

Ulteriori informazioni:

Termini e modalità di presentazione delle domande 

• Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. 

• Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it 

• L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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