Titolo:
Assegno di natalità per nuclei familiari nei piccoli Comuni di montagna.
Ente finanziatore:
Regione Abruzzo
Obiettivi:
Contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più̀ marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità̀ e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi Comuni.
L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.
L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:
– Cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
– Residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell’elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;
– Convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
– Non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
– Un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di riferimento.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo.
L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:
– 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
– 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
– 2.400 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
– 2.300 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.
Beneficiari:
La domanda per l’assegno di natalità può essere presentata:
– Dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
– Dall’affidatario (in caso di affidamento temporaneo);
– Dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace);
– Dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it su cui si accede tramite credenziali di identità̀ digitale intestate al richiedente (SPID).
Scadenza:
L’erogazione dell’assegno avverrà̀ fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 750.000 euro per l’anno 2022, fatta salva la possibilità̀ per l’Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.
Ulteriori informazioni:
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