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OCM vitivinicolo – Misura ristrutturazione e riconversione vigneti.

Titolo:

OCM vitivinicolo – Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

Obiettivi

La misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale. Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

– Adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;

– Migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O. e I.G.;

– Ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti;

– Valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico commerciale;

– Diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;

– Ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;

– Ricollocare meglio le produzioni vitivinicole di maggiore pregio nelle aree più vocate.

Attività ammissibili

La riconversione varietale che consiste:

– Nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

– Nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

La ristrutturazione, che consiste:

– Nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

– Nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, di modifica delle forme di allevamento e/o delle

strutture di sostegno del vigneto esistente. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

Beneficiari

1 – Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal Codice Civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo che conducono vigneti di uva da vino e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative previste dalla normativa comunitaria citata, il Decreto n. 646643 del 16.12. 2022 e le presenti Disposizioni Regionali.

2 – I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono avere, a pena di esclusione, la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l’intervento, risultanti dal Fascicolo aziendale, a decorrere dalla data della domanda di aiuto.

3 – La disponibilità (di cui al punto 2) deve risultare, pena inammissibilità della domanda, da:

4 – Titolo di proprietà;

5 – Titolo di usufrutto;

6 – Contratto di affitto scritto e registrato;

7 – Comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato all’Agenzia delle Entrate e con scadenza successiva al tempo necessario all’adempimento degli impegni previsti dal bando.

8 – Qualora il beneficiario non sia proprietario delle superfici interessate alla domanda di sostegno, dovrà allegare l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento sottoscritto dal/dai proprietario/i o comproprietario/i resa ai sensi del DPR 445/2000 (Modello 2).

9 – I richiedenti l’aiuto NON devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del DM e dell’articolo 69 comma 3 della legge 238/2016.

10 – I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla

programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l’aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto, la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l’obbligo di mantenimento della PEC, ecc., sollevando la Regione Abruzzo da eventuali responsabilità verso terzi.

Condizioni di ammissibilità

1 – Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

2 – Utilizzando un’autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario (compresi i diritti in portafoglio convertiti in autorizzazione entro la data del 31/12/2022);

3 – Estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione di reimpianto;

4 – Con l’impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all’impianto.

5 – Le superfici da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono:

6 – Risultare nello Schedario Viticolo;

7 – Essere correttamente definite nel “Registro regionale delle autorizzazioni” sul SIAN;

8 – Essere coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti.

3. Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuto, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni a seconda degli interventi previsti di cui ai precedenti punti a), b) c):

a – Condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione

b – Coltivare un vigneto, se oggetto di sovrainnesto, regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate;

3 – Essere in possesso di una autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

4 – Avere avviato la procedura di acquisizione di una autorizzazione di reimpianto;

e) Avere avviato la procedura di acquisizione dell’autorizzazione di reimpianto anticipato.

Entità del contributo

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

1 – Il costo dell’estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

2 – Il costo dell’impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);

3 – Il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100%).

Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell’importo

massimo ammesso di euro 3,00 per ogni vite reinnestata. Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera. Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l’età massima di anni 20. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.

Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere

superiore al 50% degli importi massimi ammessi per tipologia di intervento e forma di allevamento. Il vigneto deve essere realizzato a regola d’arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

Modalità per la presentazione delle domande

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN secondo una delle seguenti modalità:

1 – Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

2 – Con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione;

3 – In proprio (utenti qualificati).

Le richieste di accreditamento per l’accesso al portale SIAN da parte dei professionisti formalmente delegati per l’inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno

utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura, devono pervenire all’ufficio competente (dpd@pec.regione.abruzzo.it) entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno. Vanno altresì inoltrate p.c. ai seguenti indirizzi PEO: pietro.dipaolo@regione.abruzzo.it ; claudia.dimarco@regione.abruzzo.it; pasqualino.santavenere@regione.abruzzo

La Scadenza per il rilascio delle domande nel portale SIAN è fissata al 31 marzo 2023. Le domande, rilasciate nel termine sopra indicato e complete di tutti i relativi allegati, dovranno essere inserite entro il 12 aprile 2023, esclusivamente on line attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo.

Ulteriori informazioni:

Bando

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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