Accelerating freight transport and logistics digital innovation
Titolo:
Accelerare l’innovazione digitale del trasporto merci e della logistica
Accelerating freight transport and logistics digital innovation
TOPIC ID:
HORIZON-CL5-2026-01-D6-08
Ente finanziatore:
Commissione europea
Programma Horizon Europe
Obiettivi ed impatto attesi:
Si prevede che le proposte contribuiscano a tutti i seguenti risultati:
– Funzionalità estese delle piattaforme elettroniche di informazione sul trasporto merci (eFTI) oltre alle azioni richieste nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/1056 per:
nuovi casi d’uso, soluzioni e applicazioni, che consentano la condivisione e lo scambio di informazioni elettroniche armonizzate tra imprese (B2B) in catene e hub logistici multimodali, come quelli relativi alla comunicazione dei gas a effetto serra (GHG), alle dichiarazioni di sostenibilità e ad altre azioni che sfruttano operazioni di trasporto merci efficienti ed ecologiche nella catena di approvvigionamento;
applicazioni e servizi complementari per la condivisione elettronica delle informazioni tra imprese e autorità (B2A) volte a sostenere l’attuazione da parte delle imprese dei pertinenti quadri normativi dell’Unione nel settore dei trasporti o in altri settori strategici pertinenti, ad esempio nel contesto dell’applicazione intelligente, delle statistiche, delle dogane, della fatturazione elettronica, della rendicontazione di sostenibilità, degli spazi di dati, dei gas serra e dei calcolatori dei costi esterni;
– Definizione delle migliori pratiche per promuovere e accelerare l’adozione del quadro eFTI e delle innovazioni nella condivisione dei dati da parte delle imprese e in particolare delle PMI;
– Viene dimostrato e quantificato il miglioramento dell’efficienza nelle operazioni e nel trasporto merci, attraverso la fornitura di connettività digitale avanzata e l’interoperabilità delle informazioni condivise elettronicamente tra gli attori sia in prospettiva B2B che B2A, rispetto alla baseline definita all’inizio del progetto;
– La riduzione degli oneri amministrativi e dei costi associati alla condivisione dei dati B2B e alla comunicazione normativa e non normativa B2A è dimostrata e quantificata.
Portata:
Le piattaforme elettroniche di informazione sul trasporto merci (eFTI) istituite in linea con il regolamento (UE) 2020/1056 svolgeranno un ruolo centrale nell’agevolare l’attuazione dei processi di scambio di informazioni business-to-authority (B2A) relativi al trasporto multimodale di merci. In linea con i requisiti del regolamento, specifiche comuni per un unico set completo di dati e protocolli armonizzati per la condivisione dei dati garantiranno l’interoperabilità delle informazioni condivise elettronicamente tra i soggetti e i requisiti per un sistema di controllo degli accessi basato sui diritti stabiliranno garanzie per la cibersicurezza e la fiducia. Si prevede inoltre che l’uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni normative ridurrà i costi amministrativi per gli operatori economici, migliorerà l’efficienza dei servizi di trasporto merci e faciliterà la trasformazione ecologica del settore logistico.
Pertanto, dato il loro potenziale, oltre alle specifiche funzionalità B2A, le piattaforme eFTI potrebbero anche fungere da abilitatore per altre soluzioni e strumenti universali, aperti e convenienti per realizzare l’interconnettività digitale dei sistemi e delle piattaforme logistiche, anche in una prospettiva business-to-business (B2B).
Le proposte dovrebbero sbloccare il potenziale delle piattaforme eFTI per ulteriori funzionalità, oltre all’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1056, per nuovi servizi e applicazioni B2B e altri usi B2A.
Le proposte dovrebbero fare riferimento, come principio fondamentale, al quadro legislativo e alle soluzioni tecnologiche specifiche fornite dal regolamento (UE) 2020/1056, rispecchiando debitamente lo stato dell’arte tecnologico più recente per lo scambio elettronico di informazioni. Se del caso, e in particolare nella prospettiva B2B, dovrebbero applicare e sviluppare i concetti e le soluzioni sviluppati in altre iniziative dell’Unione volte a facilitare la condivisione e lo scambio di dati nel settore dei trasporti, il Forum digitale dei trasporti e della logistica (DTLF) e lo spazio europeo dei dati sulla mobilità (EMDS).
Al di fuori dell’ambito di questo argomento c’è qualsiasi tipo di architettura, federazione di piattaforme o simili, poiché questi sono già forniti da eFTI e DTLF. Le proposte non dovrebbero inoltre sviluppare le funzionalità già richieste nell’attuale ambito di applicazione del regolamento eFTI. Al contrario, ci si aspetta che sfruttino e/o estendano le funzionalità delle piattaforme eFTI in funzione al momento dell’attuazione del progetto, per garantire l’efficace attuazione di nuovi casi d’uso.
Sulla base delle funzionalità, dei requisiti e delle specifiche di attuazione per le piattaforme eFTI previste dal regolamento eFTI e dai relativi atti delegati e di esecuzione, le proposte dovrebbero riguardare tutti i seguenti aspetti:
Sviluppare soluzioni e strumenti tecnici, almeno a livello di dimostrazione di prototipi operativi (TRL7), per applicazioni e servizi complementari per la condivisione elettronica delle informazioni B2A;
Sviluppare soluzioni e strumenti universali, aperti e convenienti per consentire la condivisione elettronica delle informazioni B2B nei processi logistici collaborativi. Le soluzioni proposte dovrebbero essere attuate con uno sforzo di integrazione minimo per i portatori di interessi industriali, ad esempio attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale per facilitare l’interoperabilità dei dati e delle informazioni.
Sviluppare soluzioni e strumenti per facilitare l’impegno delle PMI nell’ecosistema digitale del trasporto merci e della logistica e l’adozione di soluzioni da parte delle PMI.
Definire molteplici casi d’uso, servizi e applicazioni delle piattaforme eFTI per i processi B2B e B2A tenendo debitamente conto delle soluzioni e dei progetti esistenti pertinenti e identificando gli ostacoli specifici all’interoperabilità e all’adozione universale.
Identificare e definire i dati rilevanti da aggiungere al set di dati comune eFTI esistente per supportare i nuovi casi d’uso, servizi e funzionalità; affrontando nel contempo gli aspetti della sovranità dei dati, della riservatezza dei dati e della cibersicurezza, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione;
valutare e fornire raccomandazioni per accordi quadro B2B, compresi contratti standard di scambio di dati, identificazione/autenticazione e autorizzazione per garantire operazioni affidabili nella condivisione e nello scambio di dati nel trasporto merci e nella logistica;
Definire e testare soluzioni B2A e B2B e casi d’uso in almeno 2 ambienti/ecosistemi dimostrativi che coinvolgono piattaforme e utenti. I casi d’uso B2B dovrebbero essere guidati dagli stakeholder del settore, in particolare dagli spedizionieri e dai fornitori di servizi logistici (ad es. spedizionieri, aziende di trasporto). I casi d’uso B2A dovrebbero essere sviluppati in collaborazione con le parti interessate dell’industria, i ricercatori e le pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici statistici.
Identifica e sviluppa le best practice, mappa le soluzioni e i flussi di valore. Fornire raccomandazioni su incentivi, sviluppo di capacità, programmi di sostegno alla formazione e all’adozione di tecnologie, nonché meccanismi di rafforzamento della fiducia, al fine di facilitare, incoraggiare e accelerare l’adozione di piattaforme eFTI e la condivisione e lo scambio di dati da parte delle imprese e in particolare delle PMI.
Criteri di eleggibilità:
Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee), è ammesso a partecipare (indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento Orizzonte Europa, unitamente a qualsiasi altra condizione stabilita nell’invito/tema specifico. Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un ente privo di personalità giuridica. I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel registro dei partecipanti prima di presentare la domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal servizio centrale di convalida prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, verrà chiesto loro di caricare i documenti necessari che dimostrino il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per la presentazione di una domanda.
Contributo finanziario:
Contributo dell’UE previsto per progetto
La Commissione stima che un contributo dell’UE compreso tra 7,00 e 8,00 milioni di EUR consentirebbe di affrontare adeguatamente questi risultati.
Ciò non preclude tuttavia la presentazione e la selezione di una proposta che richieda importi diversi.
Bilancio indicativo Il bilancio indicativo totale per l’argomento è di 15,00 milioni di EUR.
Tipo di azione Azioni per l’innovazione
Condizioni di ammissibilità
Le condizioni sono descritte nell’allegato generale B.
Si applicano le seguenti eccezioni: fatte salve le restrizioni per la protezione delle reti di comunicazione europee. Si prevede che le attività raggiungano il TRL 7-8 entro la fine del progetto – vedere l’Allegato Generale B. Le attività possono iniziare in qualsiasi TRL.
Scadenza:
20 Gennaio 2026 17:00:00
Ulteriori informazioni:
wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2025_en.pdf
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, eurodeputato The Left.
Disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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