#ineuropaconfurore

Informazione e promozione in qualsiasi paese terzo

Information and promotion in any third country/ies

Titolo:

Informazione e promozione in qualsiasi paese terzo

Information and promotion in any third country/ies

TOPIC ID:

AGRIP-MULTI-2024-TC-ALL

Ente finanziatore:

Commissione europea

AGENZIA ESECUTIVA EUROPEA PER LA RICERCA (REA)

Programma

Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP)

Programma multiplo

Obiettivi ed impatto attesi:

La misura supporta la realizzazione di programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più Paesi terzi.

Obiettivi

I programmi di informazione e promozione si rivolgono a uno o più Paesi terzi. Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici per il clima, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni. L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentarne la visibilità e la quota di mercato in questi Paesi.

Criteri di eleggibilità:

Per essere ammissibili, i richiedenti devono:

– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)

– essere stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM))

– essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

– organizzazioni commerciali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentative della denominazione protetta da quest’ultimo regolamento che rientra nel programma

– organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell’UE – organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure

– organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione da almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, ossia:

– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro o a livello di UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore in questione, nello Stato membro interessato o a livello di UE, oppure

– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità all’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

– un gruppo, come definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e coperto dal programma, se rappresenta almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta

– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerate rappresentative del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro a norma degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del settore o dei settori interessati dal programma in quanto hanno tra i loro membri rappresentanti di quel prodotto o settore. Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, l’esistenza di circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto che l’organizzazione proponente sia considerata rappresentativa del prodotto o del settore interessato.

I beneficiari devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.

I richiedenti possono ricevere finanziamenti AGRIP per azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive.

Casi specifici

Entità prive di personalità giuridica – Le entità prive di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

Associazioni e gruppi di interesse – Le entità composte da membri possono partecipare come “beneficiari unici” o “beneficiari senza personalità giuridica “8 . Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, anche questi dovranno partecipare (come beneficiari o come destinatari di un sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non potranno essere coperti dall’azione).

Misure restrittive dell’UE – Si applicano regole speciali per alcuni soggetti (ad esempio i soggetti sottoposti a misure restrittive dell’UE ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)9 e i soggetti coperti dagli orientamenti della Commissione n. 2013/C 205/0510). Tali soggetti non possono partecipare a nessun titolo, nemmeno come beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari di sostegno finanziario a terzi (se presenti).

Composizione del Consorzio

Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno due organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire da almeno due Stati membri e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto del settore promosso. Non sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, tranne nel caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE che siano rappresentative a livello dell’UE per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014). In questo caso, sono ammesse domande mono-beneficiario.

Attività ammissibili

Le campagne di informazione e promozione possono riguardare le seguenti attività:

1. Gestione del progetto

2. Relazioni pubbliche – Attività di PR – Eventi stampa

3. Sito web, social media – Impostazione, aggiornamento e manutenzione del sito web – Social media (impostazione degli account, pubblicazione regolare) – Altro (applicazioni mobili, piattaforme di e-learning, webinar, ecc.)

4. Pubblicità – Stampa – TV – Radio – Online – Outdoor – Cinema

5. Strumenti di comunicazione – Pubblicazioni, kit per i media, materiale promozionale – Video promozionali

6. Eventi – Stand alle fiere commerciali – Seminari, workshop, incontri B2B, corsi di formazione per operatori del settore/cuochi, attività nelle scuole – Settimane gastronomiche – Sponsorizzazione di eventi – Viaggi studio in Europa

7. Promozione nei punti vendita (POS) – Giornate di degustazione – Altro: promozione nelle pubblicazioni dei rivenditori, pubblicità nei POS

– Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nel contesto delle campagne sul bere responsabile attuate nel mercato interno; queste attività sono tuttavia accettabili se accessorie e di supporto alla fornitura di misure di informazione sui sistemi di qualità e sul metodo di produzione biologico.

– Le attività devono essere complementari e non devono sovrapporsi alle attività finanziate attraverso la Politica Agricola Comune e/o attraverso i fondi o gli strumenti dei diversi Stati membri che sostengono a livello nazionale la promozione dei prodotti agricoli.

– I progetti devono essere concepiti in modo da integrare altre attività private o pubbliche attuate dalla/e organizzazione/i proponente/i nei mercati di riferimento; devono essere garantite le sinergie con tali attività. I progetti devono tenere conto dei risultati di precedenti campagne cofinanziate, descrivendo chiaramente il loro impatto e le ragioni della ripresentazione.

– Localizzazione geografica (Paesi destinatari) Le proposte devono riguardare attività rivolte a uno o più Paesi che rientrano nel tema scelto per l’invito.

– Durata I progetti devono avere una durata minima di 12 e massima di 36 mesi. Le proposte devono specificare la durata dell’azione.

– I candidati devono possedere il know-how, le qualifiche e le risorse necessarie per attuare con successo i progetti e contribuire con la loro quota (compresa una sufficiente esperienza in progetti di dimensioni e natura comparabili).

– I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica che lavora con un contratto di lavoro con il richiedente (o che è assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, di un distacco a titolo oneroso o sulla base di altri tipi di contratti diretti, ad esempio per la fornitura di servizi) sarà nominata responsabile di progetto. Il project manager deve avere almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti.

Contributo finanziario:

Bilancio specifico per argomento 29 200 000 EUR

Capacità finanziaria

I candidati devono disporre di risorse stabili e sufficienti per attuare con successo i progetti e contribuire con la loro quota. Le organizzazioni che partecipano a più progetti devono avere una capacità sufficiente per realizzarli tutti. La verifica della capacità finanziaria sarà effettuata sulla base dei documenti che vi sarà richiesto di caricare nel Registro dei partecipanti durante la preparazione della sovvenzione (ad esempio, conto economico e bilancio, piano aziendale, relazione di revisione contabile prodotta da un revisore esterno approvato, che certifichi i conti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ecc). L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, come la dipendenza dai finanziamenti dell’UE e il deficit e le entrate degli anni precedenti.

Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione

I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5). Budget del progetto: Nessun limite. La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a). La sovvenzione sarà una sovvenzione mista per i costi effettivi. Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell’Accordo di sovvenzione all’85% per i beneficiari stabiliti negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e all’80% per i beneficiari di altri Paesi.

Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione (vedi art. 22.3). Inoltre, si tenga presente che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di mancato rispetto della Convenzione di sovvenzione (ad esempio, attuazione impropria, violazione degli obblighi, ecc.)

Scadenza:

14 maggio 2024 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:

call-fiche_agrip-multi-2024_it.pdf (europa.eu)

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

0%

Furore Mascotte #ineuropaconfurore

© 2022 Mario Furore, Non-attached member of the European Parliament - Privacy & Cookie Policy
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo |
Design by Gianluca di Santo