Volunteering Teams in High Priority Areas Health (VTHPA)
Titolo:
Squadre di volontariato nelle aree ad alta priorità sanitaria (VTHPA)
Volunteering Teams in High Priority Areas Health (VTHPA)
TOPIC ID:
ESC-SOLID-2024-VTHPA
Ente finanziatore:
Commissione europea
Corpo europeo di solidarietà (CES)
Obiettivi ed impatto attesi:
Le attività delle squadre di volontariato nelle aree ad alta priorità avranno lo scopo di:
– affrontare sfide sociali chiaramente definite nell’ambito del “soccorso alle persone che fuggono da conflitti armati e ad altre vittime di disastri naturali o provocati dall’uomo” e/o “favorire esperienze e risultati positivi di apprendimento per i giovani con minori opportunità”; promuovere la solidarietà tra i Paesi partecipanti; consentire ai giovani di acquisire abilità e competenze utili per il loro sviluppo personale, educativo, sociale e professionale;
– fornire benefici tangibili alle comunità in cui vengono svolte le attività;
– garantire un contatto diretto tra il partecipante e i beneficiari delle attività di solidarietà, per consentire al partecipante di acquisire competenze utili per il suo sviluppo educativo e sociale;
– raggiungere i giovani con minori opportunità, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti;
– promuovere la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso e i valori dell’UE della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, nonché i progetti che rafforzano l’alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico e il senso di iniziativa dei giovani;
– rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti;
– sensibilizzare i giovani volontari alla conoscenza e alla comprensione di altre culture e paesi, offrendo loro l’opportunità di creare reti di contatti internazionali, di partecipare attivamente alla vita sociale e di sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea.
Ambito di applicazione:
Le squadre di volontariato in aree ad alta priorità sono progetti su larga scala e ad alto impatto che sostengono attività di volontariato svolte da giovani di almeno due Paesi diversi che si uniscono per esprimere solidarietà attuando interventi a breve termine che affrontano sfide europee comuni in aree politiche definite ogni anno a livello di UE.
PRIORITÀ DEL 2024 :
– SOCCORSO ALLE PERSONE IN FUGA DA CONFLITTI ARMATI E AD ALTRE VITTIME DI DISASTRI NATURALI O PROVOCATI DALL’UOMO
Il programma può apportare un valore aggiunto significativo contribuendo a fornire soccorso e assistenza a coloro le cui vite, mezzi di sussistenza e comunità sono state sconvolte da disastri naturali o provocati dall’uomo, compresi i conflitti armati. L’importanza della solidarietà tra individui e comunità, all’interno o al di là delle frontiere, è diventata ancora più evidente con l’invasione russa dell’Ucraina e il conseguente grande afflusso di rifugiati nell’UE, il frequente verificarsi di eventi meteorologici estremi (ad esempio inondazioni e incendi boschivi) e i recenti eventi sismici su larga scala in alcuni Paesi.
– PROMUOVERE ESPERIENZE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO POSITIVI PER I GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Il Corpo può fornire un valore significativo assistendo i bambini e i giovani provenienti da contesti svantaggiati o da gruppi altrimenti vulnerabili nel raggiungimento di risultati di apprendimento adeguati. Ciò è pienamente in linea con il seguito e l’eredità dell’Anno europeo della gioventù, che prevede di raggiungere tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità.
Criteri di eleggibilità:
I criteri di ammissibilità servono a determinare se il richiedente è autorizzato a partecipare a un invito a presentare proposte e a presentare una proposta di azione. Essi si applicano ai richiedenti e ai progetti/attività per i quali viene richiesta la sovvenzione (ad esempio, profilo e/o numero di organizzazioni partecipanti coinvolte, tipo di progetto e/o attività, periodo di attuazione, profilo e/o numero di partecipanti coinvolti). Per essere ammissibili, le attività e i progetti devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità relativi all’Azione e alle attività nell’ambito delle quali viene presentata la proposta. Se la domanda non soddisfa questi criteri in fase di candidatura, sarà respinta senza essere ulteriormente valutata. Se in fase di attuazione o di relazione finale risulta che tali criteri non sono stati rispettati, le attività possono essere considerate non ammissibili con conseguente recupero della sovvenzione UE inizialmente assegnata al progetto.
Contributo finanziario:
Una sovvenzione dell’UE è un incentivo a realizzare un progetto che non sarebbe realizzabile senza il sostegno finanziario dell’UE e si basa sul principio del cofinanziamento. Il cofinanziamento implica che la sovvenzione dell’UE non può finanziare la totalità dei costi del progetto; il progetto deve essere finanziato da fonti di cofinanziamento diverse dalla sovvenzione dell’UE (ad esempio, risorse proprie del beneficiario, entrate generate dall’azione, contributi finanziari di terzi). Quando la sovvenzione dell’UE viene erogata sotto forma di contributo a un costo unitario – questo è il caso della maggior parte delle azioni coperte da questa Guida – i principi di assenza di profitto e di cofinanziamento sono garantiti dalla Commissione per l’azione nel suo complesso in anticipo, quando definisce i tassi o le percentuali di tali unità, somme forfettarie e importi forfettari. Il rispetto dei principi di assenza di profitto e cofinanziamento è generalmente assunto e pertanto i richiedenti non devono fornire informazioni sulle fonti di finanziamento diverse dalla sovvenzione UE, né devono giustificare i costi sostenuti dal progetto. Tuttavia, il pagamento della sovvenzione basato sul rimborso in base al contributo ai costi unitari, alle somme forfettarie o ai finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri statutari dei beneficiari. Nel caso in cui un controllo o un audit riveli che l’evento generatore non si è verificato (ad esempio, le attività del progetto non sono state realizzate come approvato in fase di domanda, i partecipanti non hanno preso parte alle attività, ecc.) e che è stato effettuato un pagamento indebito al beneficiario su una sovvenzione basata sul rimborso in base al contributo ai costi unitari, alle somme forfettarie o al finanziamento forfettario, l’Agenzia nazionale o l’EACEA avranno il diritto di recuperare fino all’importo della sovvenzione. Allo stesso modo, se le attività intraprese o i risultati prodotti sono di qualità insufficiente, la sovvenzione può essere ridotta in parte o del tutto, anche se le attività si sono svolte e sono ammissibili. Inoltre, a fini statistici e di monitoraggio, la Commissione europea può svolgere indagini su campioni di beneficiari per quantificare i costi effettivi sostenuti nei progetti finanziati in base al rimborso per contributo ai costi unitari, per importi forfettari o per finanziamenti a tasso fisso.
Se il progetto viene selezionato per una sovvenzione UE nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà, viene firmato un accordo di sovvenzione tra l’Agenzia nazionale o esecutiva e il richiedente. Il richiedente riceverà l’accordo di sovvenzione, che dovrà essere firmato e restituito all’Agenzia nazionale o esecutiva; l’Agenzia nazionale o esecutiva è l’ultima parte a firmare. Quando la sovvenzione viene firmata da entrambe le parti, il richiedente diventa beneficiario di una sovvenzione dell’UE e può avviare il progetto83. A seconda del tipo di Azione, gli accordi di sovvenzione possono assumere la forma di accordi mono-beneficiari, con il richiedente come unico beneficiario, o accordi multi-beneficiari, in cui tutte le organizzazioni partner diventano beneficiarie dell’accordo. L’accordo multibeneficiario è firmato dal coordinatore che è l’unico punto di contatto per l’Agenzia nazionale o esecutiva. Tuttavia, tutte le altre organizzazioni che partecipano a un progetto (co-beneficiari) firmano un mandato per conferire al coordinatore la responsabilità di agire come beneficiario principale. Come regola generale, i mandati di ciascun partner al richiedente dovrebbero essere forniti in fase di candidatura. Se tali mandati vengono forniti in una fase successiva, devono essere resi disponibili al più tardi al momento della firma della convenzione di sovvenzione.
L’accettazione di una domanda non costituisce un impegno a concedere un finanziamento pari all’importo richiesto dal richiedente. Il finanziamento richiesto può essere ridotto sulla base delle norme finanziarie specifiche applicabili a una determinata azione. L’assegnazione di una sovvenzione in una determinata tornata di selezione non costituisce un diritto per le tornate successive. Si noti che l’importo della sovvenzione previsto dall’accordo è un massimo che non può essere aumentato, anche se il beneficiario richiede un importo superiore. I fondi trasferiti dall’Agenzia nazionale o dall’Agenzia esecutiva devono essere identificati all’interno del conto o del sottoconto indicato dal beneficiario per il pagamento della sovvenzione.
Scadenza:
08 febbraio 2024 17:00:00 ora di Bruxelles
Ulteriori informazioni:
guida_europea_di_solidarietà_corps_2024_it.pdf (europa.eu)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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